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Volti dei leader politici con il simbolo del rispettivo partito: Politiche 2027

Legge elettorale

Rosatellum e nuova legge a confronto

Le due leggi affiancate, voce per voce: formula, premio, scheda, preferenze, soglie, firme, voto fuori sede.

Voce per voce

A sinistra il Rosatellum, a destra la nuova legge. In giallo le novità che cambiano di più il sistema.

Rosatellumfino al 23 ottobre 2026
Legge 180/2026dal 24 ottobre 2026
Impianto generale

Formula elettorale

Sistema misto: ~37% dei seggi in collegi uninominali maggioritari (turno unico), ~61% proporzionale in collegi plurinominali, quota estero.
Proporzionale nazionale con eventuale premio di governabilità. I collegi uninominali sono aboliti su tutto il territorio, salvo Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige; i loro seggi passano ai collegi plurinominali, che restano quelli del d.lgs. 177/2020.Art. 1 TU Camera novellato

Struttura dei seggi - Camera (400)

147 uninominali + 245 proporzionali + 8 estero.
314 proporzionali + 70 di premio + 8 VdA/TAA + 8 estero.Art. 3 TU Camera

Struttura dei seggi - Senato (200)

74 uninominali + 122 proporzionali + 4 estero.
154 proporzionali + 35 di premio + 7 VdA/TAA + 4 estero.D.lgs. 533/1993 novellato

Turni di voto

Turno unico.
Turno unico. La proposta originaria prevedeva il ballottaggio nazionale tra le prime due coalizioni (soglia 40%): è stato soppresso durante l'esame parlamentare, sostituito dalla soglia unica del 42%.
Premio e maggioranza

Premio di maggioranza

Assente. La maggioranza dipende dal rendimento nei collegi uninominali (effetto maggioritario indiretto e non garantito).
70 seggi Camera + 35 Senato alla lista/coalizione che sia prima per voti in entrambe le Camere e raggiunga almeno il 42% in ciascuna. Assegnato tramite apposite liste circoscrizionali «del premio» (con quote di genere 40/60).Art. 83 TU Camera novellato

Se nessuno raggiunge la soglia

- (non previsto un meccanismo di garanzia: possibile qualsiasi esito, incluso il hung parliament).
Se nessuno tocca il 42%, o se le due Camere esprimono vincitori diversi, il premio decade e tutti i seggi (384 + 189) sono ripartiti proporzionalmente: nessuna maggioranza artificiale.Art. 83, c. 1-bis

Tetto alla maggioranza

Nessun tetto esplicito: coalizioni forti nei collegi possono superare largamente il 55% (nel 2022 il CDX ottenne il 59% dei seggi col 43,8% dei voti).
Tetto a 220 seggi Camera e 113 Senato (55% / 56,5%), esclusi i seggi dell'Estero: se superato, il riparto è ricalcolato assegnando al vincitore 150/78 seggi proporzionali oltre al premio. Esclusa quindi la maggioranza dei due terzi.Art. 83, c. 1-ter

Vincolo bicamerale

Le due Camere sono elette con conteggi separati; nessun collegamento formale tra i risultati.
Collegamento dichiarato Camera-Senato all'atto del deposito del contrassegno: il premio scatta solo se lo stesso soggetto vince in entrambe (anti-maggioranze divergenti).Art. 14-bis TU Camera
Scheda, voto, candidature

Scheda elettorale

Nome del candidato uninominale in alto, contrassegni delle liste collegate sotto, con i nomi dei candidati del plurinominale (non modificabili).
Contrassegno di lista con l'elenco dei sette candidati del collegio plurinominale e caselle per esprimere le preferenze con la crocetta (modello mutuato dal sistema toscano, pensato contro il controllo del voto); accanto, il rettangolo con i candidati della lista circoscrizionale del premio.Art. 31 TU Camera novellato

Preferenze e voto disgiunto

Nessuna preferenza: liste bloccate corte (2-4 nomi). Vietato il voto disgiunto tra lista e candidato uninominale.
Tornano le preferenze dopo oltre 30 anni: fino a 3 tra i sei candidati che seguono il capolista, con obbligo di alternanza di genere (pena l'annullamento della seconda e della terza). Il capolista resta bloccato ed è il primo eletto della lista. Liste di collegio di 7 candidati in alternanza di genere; soppressa la quota nazionale 60/40 sui capilista prevista dal Rosatellum. Il voto disgiunto scompare insieme agli uninominali. Novità introdotta al Senato il 15 settembre 2026.Artt. 18-bis e 58 TU Camera novellati

Indicazione del premier

Ogni forza politica indica il proprio «capo»; nessun vincolo di coalizione.
Obbligo di indicare il nome «da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio» in sede di presentazione delle liste (non sulla scheda), unico e vincolante per tutte le liste coalizzate, a pena di ricusazione. Clausola di salvaguardia per le prerogative del Capo dello Stato (art. 92 Cost.) e per l'art. 67 Cost.Art. 14-bis TU Camera

Presentazione delle liste

Liste nei collegi plurinominali con indicazione dei candidati uninominali collegati.
Ogni lista deve presentarsi in almeno un terzo delle circoscrizioni (esenzione per le minoranze linguistiche); chi concorre al premio deve presentare le liste circoscrizionali con tanti candidati quanti i seggi-premio della circoscrizione, a pena di inammissibilità.Art. 18-bis TU Camera

Raccolta firme

1.500-2.000 sottoscrizioni per lista/collegio plurinominale, con esenzioni per i partiti costituiti in gruppo in entrambe le Camere.
Da 1.500 a 6.000 firme per collegio plurinominale (fino a 7.000) per chi non è esonerato; non è prevista la firma elettronica. Esonerati i partiti con almeno un gruppo parlamentare costituito entro il 31 dicembre 2025: una fotografia che esclude le formazioni nate nel 2026 (Futuro Nazionale, PLD). Per l'Estero: 500-1.000 firme di residenti, esonerato chi ha almeno un eletto.Art. 18-bis, c. 1 e norma transitoria

Pluricandidature

Max 5 collegi plurinominali + 1 uninominale.
Max 5 collegi plurinominali, da capolista o in altra posizione; il candidato della lista-premio deve essere capolista in almeno un plurinominale della stessa circoscrizione (o in posizione successiva se preceduto solo da altri candidati del listino premio).Art. 19 novellato
Soglie e minoranze

Soglie di sbarramento

3% liste; 10% coalizioni (con almeno una lista al 3%); voti delle liste 1-3% contano per la coalizione; minoranze linguistiche 20% regionale.
Soglie confermate: 3% per le liste, 10% per le coalizioni, 20% regionale per le minoranze. Due novità: nella cifra di coalizione contano i voti di tutte le liste collegate, anche sotto l'1% (il Senato ha soppresso la norma anti-cespugli; il Rosatellum si fermava alle liste ≥1%), e il recupero del «miglior perdente»: in ogni coalizione la lista sotto il 3% con più voti partecipa comunque al riparto.Art. 83 novellato; dossier AC0469f

Minoranze linguistiche

Tutela via collegi uninominali (dove la SVP è storicamente maggioritaria) + soglia regionale 20%.
Esenzione dall'obbligo del terzo delle circoscrizioni, soglia 20% regionale, adempimenti sul premier solo se coalizzate con liste nazionali, e mantenimento dei collegi uninominali in TAA. La SVP ha votato a favore della legge.Artt. 14-bis e 18-bis; Titolo VI

Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

Dentro il sistema generale: collegi uninominali (VdA 1; TAA 6) + quota proporzionale TAA.
Regime speciale: VdA 1 collegio uninominale; TAA collegi uninominali maggioritari + quota proporzionale. I voti contano per soglie e premio nazionale ma sono esclusi dal riparto proporzionale del resto del territorio; i seggi contano per il tetto 220/113. I tre collegi senatoriali della provincia di Bolzano (Bolzano, Merano, Bressanone) sono ridisegnati direttamente dalla legge, con una procedura contestata perché diversa da quella ordinaria.Art. 3 della legge; Titolo VI TU Camera
Altri aspetti

Voto degli italiani all'estero

8 + 4 seggi in 4 ripartizioni per ciascuna Camera (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa-Asia-Oceania-Antartide). Voto per corrispondenza (L. 459/2001).
Seggi invariati (8+4), ma ripartizioni ridotte: alla Camera da 4 a 2 (Europa; resto del mondo), al Senato ripartizione unica mondiale. Nuove norme di sicurezza sul voto per corrispondenza: tracciabilità dei plichi consolari, verifica d'identità, contrasto del voto multiplo.Artt. 6-7 della legge

Voto fuori sede

Non previsto: si vota solo nel comune di iscrizione elettorale (salvo categorie speciali: militari, naviganti, degenti).
Istituito l'elenco degli elettori fuori sede: studenti, lavoratori e caregiver domiciliati da almeno 9 mesi in una regione diversa da quella di residenza votano nel comune di domicilio per politiche, europee e referendum. Per le politiche 2027 la domanda va presentata entro il 31 dicembre 2026. Unico punto della riforma approvato senza voti contrari.Disposizioni della legge sul voto fuori sede

Base demografica del riparto

Ultimo censimento generale della popolazione (pubblicazione ISTAT).
Decreto del PdR che fissa, a scadenza quinquennale e a soli fini elettorali, i dati del censimento permanente a livello comunale.Art. 3 TU Camera novellato

Vacanza dei seggi-premio

-
Il seggio-premio vacante va al primo dei non eletti della lista circoscrizionale; in coalizione, alla lista coalizzata con il maggior resto decimale non utilizzato.Art. 86 novellato

Cosa cambia per chi vota

La differenza più visibile, in cabina elettorale.

Fino al 23 ottobre (Rosatellum)

  • Un segno sulla scheda vale due volte: per la lista nel proporzionale e per il candidato del collegio uninominale.
  • Nessuna preferenza: l'ordine di elezione nei plurinominali è deciso dai partiti.
  • Il voto «utile» spinge verso le coalizioni competitive nel proprio collegio: l'esito locale può ribaltare quello nazionale.
  • Il peso del voto dipende dal collegio: nei collegi contendibili vale molto, in quelli blindati quasi nulla ai fini maggioritari.

Con la Legge 180/2026

  • Un solo voto di lista, uguale ovunque: ogni voto pesa allo stesso modo sul riparto nazionale.
  • Fino a tre preferenze con la crocetta tra i sei candidati dopo il capolista, con alternanza di genere obbligatoria; il capolista bloccato resta però il primo eletto.
  • Sulla scheda compare anche la lista circoscrizionale «del premio»: segnarla vale come voto alla lista collegata.
  • Si sa in anticipo chi sarebbe il premier di ogni coalizione: il nome è depositato per legge insieme al contrassegno.
  • La posta in gioco è una soglia nazionale (42%): la campagna diventa interamente nazionale, i territori contano per la distribuzione dei seggi e per le preferenze.

Gli effetti attesi

Come si comportano i due sistemi, in sintesi.

    • Garanzia vs incertezza. Il Rosatellum può produrre maggioranze ampie senza soglia minima di consenso (2022: 59% dei seggi col 43,8%) ma anche nessuna maggioranza. La nuova legge scambia i due rischi: sopra il 42% la maggioranza è certa ma limitata (max 55% + Estero), sotto il 42% è certamente non garantita (proporzionale puro).
    • Soglia implicita più alta. Con il Rosatellum una coalizione può vincere nettamente attorno al 40-43%; con la nuova legge il 42% in entrambe le Camere diventa la vera linea di traguardo: nelle simulazioni sui sondaggi di ottobre 2026 il centrodestra senza Futuro Nazionale resta al 41% (nessun premio), con Futuro Nazionale sale al 48,6% (premio con tetto). Il destino della legislatura si gioca sul perimetro delle alleanze.
    • Incentivo alle coalizioni massime. Il premio a soglia spinge ad aggregare tutto il campo (ogni alleato marginale può valere il 42%); il tetto a 220/113 rende però l'aggregazione oltre il necessario poco redditizia in seggi.
    • Fine della geografia dei collegi uninominali. Spariscono i candidati di collegio con mandato diretto e i collegi contendibili; la dimensione territoriale si sposta sulle preferenze dentro i collegi plurinominali, dove conta la capacità di raccogliere consenso personale.
    • Partiti rafforzati sui capilista. Il primo eletto di ogni lista di collegio resta scelto dalle segreterie; con liste da 7 e capilista bloccati, una quota rilevante degli eletti (stimata tra il 60% e il 70%) non passa dalle preferenze.
    • Bicameralismo blindato. Il vincolo del doppio primato + doppio 42% elimina per costruzione le maggioranze divergenti tra Camera e Senato.
    • Revisione costituzionale sterilizzata. Il tetto impedisce a una sola coalizione di raggiungere i due terzi e riformare la Costituzione senza referendum (art. 138): un effetto di garanzia assente nel Rosatellum.
    • Barriere all'ingresso più alte. Il quadruplo delle firme richieste (da 1.500 a 6.000 per collegio) e l'esonero fotografato al 31/12/2025 rendono più difficile la nascita di nuove liste fuori dal Parlamento.

In parole semplici

Il Rosatellum poteva dare maggioranze larghe anche senza una soglia di voti. La nuova legge scambia i due rischi: sopra il 42% la maggioranza è certa ma limitata, sotto il 42% non c'è nessuna maggioranza garantita.

Fino al 2027: le suppletive

Le Camere di oggi restano elette con il Rosatellum: i collegi uninominali vivono fino a fine legislatura.

Cosa è successo

Il 27-28 settembre 2026 si è votato nel collegio uninominale Camera Calabria 05 - Reggio Calabria: Fabio Roscioli (centrodestra) eletto con il 51,0%, su Francesco Benedetto (centrosinistra, 36,6%) e Domenico Giannetta (Futuro Nazionale, 10,9%); affluenza 22,3%. Prossima suppletiva: collegio uninominale Camera di Chieti, 15-16 novembre 2026, per la sostituzione di Alberto Bagnai, nominato all'Antitrust.

Fino allo scioglimento: tutto invariato, Camera e Senato

La L. 180/2026 disciplina l'elezione delle prossime Camere, non la composizione di quelle attuali, elette col Rosatellum. I collegi uninominali di Camera e Senato restano quindi in vita fino a fine legislatura: ogni seggio uninominale che si libera viene riassegnato con una suppletiva nello stesso collegio, col maggioritario a turno unico. La prova: a Chieti si vota tre settimane dopo l'entrata in vigore della nuova legge (24 ottobre). L'eletto di Reggio resta in carica fino allo scioglimento.

Dalle politiche 2027: niente più suppletive

Con le prossime elezioni i collegi uninominali sono soppressi in entrambe le Camere (restano solo in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige): quelli di Reggio Calabria e Messina cessano di esistere. E con loro spariscono le suppletive: nel proporzionale un seggio che si libera passa al primo dei non eletti della stessa lista nel collegio plurinominale (in base alle preferenze); per i seggi del premio, al primo non eletto del listino circoscrizionale. Nessun ritorno alle urne a metà legislatura.

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